Il Garante d'Ateneo è un organo previsto dallo Statuto (art. 59), presta consulenza e assistenza nei confronti della comunità accademica e degli eventuali altri utenti, che, a qualsiasi titolo, si ritengano lesi nei propri diritti o interessi a causa di disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a procedimenti, atti o comportamenti, anche omissivi, di organi o uffici dell’Università o di singoli appartenenti alla comunità medesima. Vigila altresì affinchè vengano adottate le necessarie misure a tutela della rappresentanza delle varie componenti e della comunità negli organi accademici, con particolare riguardo all’accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di legge e in quanto necessario all’espletamento del mandato. Il Garante ha inoltre potere di intervenire, laddove ne ricorrano i presupposti, anche sulla base di istanze motivate presentate dagli studenti, per segnalare disfunzioni e limitazioni dei loro diritti, per come previsti e disciplinati dalla normativa di riferimento. A tal fine può consultare le rappresentanze studentesche e i responsabili delle strutture.