Contrattazione integrativa

angle-left Contratto collettivo integrativo per la utilizzazione del fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale (artt. 87 e 88 ccnl 16/10/2008) – anni 2007 e 2008

Le risorse del “Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale” (di seguito denominato “Fondo”) di cui all’art. 87 del CCNL, sottoscritto in data 16/10/2008 (ex art. 67 del CCNL 09/08/2000) sono state determinate, per gli anni 2007 e 2008, come di seguito specificato:

 

Ammontare risorse F.M.S.

Anno di riferimento

1.739.223,26

Anno 2007

€ 1.334.924,96

Anno 2008

 

 

Dette risorse, come finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali, sono destinate al finanziamento degli istituti contrattuali di cui all’art. 88, comma 2, lett. a), b), c) d), e) ed f) del CCNL, secondo quanto previsto dal presente “Accordo”.

 

 

 

 

 

 

ART. 1 - PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’ INTERNO DELLA CATEGORIA.

 

 

 

Le delegazioni abilitate alla contrattazione integrativa prendono atto che in data 30/07/2009 è stato sottoscritto il “Contratto integrativo per la progressione economica all’interno della categoria – artt. 79 e 82 CCNL 16/10/2008 – Anno 2008”, in attuazione del quale sono state indette, con D.D. n. 334, in data 17/09/2009, le procedure selettive per il passaggio, all’interno della categoria, alla posizione economica immediatamente superiore del personale tecnico-amministrativo che, alla data del 31/12/2007, abbia maturato due anni di servizio effettivo nella posizione economica immediatamente inferiore e che nei due anni precedenti non sia incorso in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto ed in misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado.

 

Le risorse che le parti hanno deciso di destinare al finanziamento del predetto contratto integrativo, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 87, comma 1, lett. d) ed e) del CCNL 16/10/2008 e dall’art. 88, comma 2, lett. a) CCNL 2006/2009 sono pari ad € 286.700,64, da utilizzare per la copertura della spesa prevista fino alla data del 31/12/2008.

Detta somma è data dalla sommatoria delle risorse come di seguito individuate:

Economie a destinazione vincolata rivenienti dal Fondo 2006

€ 77.443,34

Risorse di cui all’art. 87, comma 1, lett. d) ed e) CCNL 16/10/2008 - Anno 2007

€ 51.024,49

Risorse di cui all’art. 87, comma 1, lett. d) ed e) - Anno 2008

€ 58.232,81

Quota di incremento di cui all’art. 88, comma 2, lett. a) – Anno 2007

€ 50.000,00

Quota di incremento di cui all’art. 88, comma 2, lett. a) – Anno 2008

€ 50.000,00

TOTALE

€ 286.700,64

 

 

 

La somma di € 286.700,64 sarà portata in detrazione, per la quota di rispettiva competenza, dal “Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale” relativamente agli anni 2007 e 2008, per essere assegnata ai capitoli stipendiali. Eventuali economie nella ripartizione del budget saranno distribuite proporzionalmente tra le varie categorie per il finanziamento delle rispettive progressioni.

Le parti prendono atto dell’impegno politico dell’Amministrazione a reperire anche per l'anno 2009 le risorse necessarie alla copertura del 75% degli aventi diritto a partecipare alle procedure selettive per il passaggio alla posizione economica immediatamente superiore.

 

Le Parti si impegnano, altresì, a verificare ed eventualmente rivedere, a partire dall'anno 2009, i criteri adottati per la costituzione del fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva individuale.

 

 

 

 

ART. 2 – INDENNITA’ ACCESSORIA MENSILE PREVISTA DALL’ART. 88, COMMA 1, lett. f) DEL CCNL 16/10/2008 (istituita ai sensi dell’art. 41 del CCNL 27.01.2005).

 

 

 

Le parti prendono atto che con “Accordo Collettivo Integrativo Stralcio per l’istituzione dell’indennità accessoria mensile prevista dall’art. 41, comma 4, del CCNL del 27/01/2005”, sottoscritto in data 01/06/2007, è stata istituita, a decorrere dall’anno 2007, l’indennità accessoria mensile prevista dall’art. 41, comma 4, del CCNL del personale del comparto Università, sottoscritto in data 27.01.2005, attualmente disciplinata dall’art. 88, comma 1, lett. f) del CCNL 16/10/2008.

Il suddetto emolumento, erogato per dodici mensilità e destinato a tutto il personale dipendente dell’Università del Salento appartenente alle categorie B-C-D, con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, è fissato in un importo lordo pari ad euro 90,00#, da liquidare conformemente alle modalità di corresponsione del trattamento fondamentale.

Le parti prendono atto che la somma spesa, nell’anno 2007, per il finanziamento del predetto emolumento è pari ad € 566.551,00# mentre, nell’anno 2008, la spesa risulta pari ad € 560.161,85#.

 

ART. 3 – COMPENSI PER LA REMUNERAZIONE DEI COMPITI CHE COMPORTANO ONERI O DISAGI PARTICOLARMENTE RILEVANTI.

 

 

 

 

La somma lorda di € 92.197,30, pari a quella spesa nel 2006, a titolo di indennità varie al personale, è utilizzata per remunerare i compiti che hanno comportato oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, attraverso il finanziamento delle sotto indicate indennità.

Qualora la somma stanziata non dovesse risultare sufficiente a coprire la spesa corrispondente, l’importo occorrente della stessa sarà prelevato dalle risorse assegnate all’art. 6 del presente contratto, risorse che saranno diminuite di uguale importo.

 

 

 

 

 

 

A) - INDENNITA’ DI GUIDA

 

 

 

Al fine di remunerare le condizioni di disagio in cui opera il personale addetto, con provvedimento formale, alla guida di automezzi di proprietà dell’Amministrazione, viene attribuita un’indennità lorda pari ad € 0,155 per Km. La presente indennità è attribuita al personale dell’Amministrazione Centrale che opera permanentemente ed in modo esclusivo quale autista, poiché ciò comporta una disponibilità costante, tale da rendere estremamente disagevole l’orario di lavoro, con turni che si protraggono in modo imprevedibile anche in ore notturne e festive e con una situazione di disagio e di tensione legata alla specifica attività. Il compenso per detta indennità che compete a ciascun autista non potrà, comunque, superare € 2.066,12.
Il calcolo dei chilometri deve essere individuale, sulla base del libretto di marcia e delle lettere di servizio.

 

 

 

 

 

 

 

B) - INDENNITA’ PER SEDI DISTACCATE

 

 

 

Al personale residente in Comuni diversi da quelli di Monteroni, Arnesano, Mesagne e Brindisi, che presti servizio presso le sedi degli edifici “Fiorini”, “La Stecca”, “Ecotekne” e “Cittadella della Ricerca” verrà corrisposta una indennità pari ad € 1,50 per l’uso del mezzo pubblico che assicura il trasporto dal Viale dell’Università all’area Monteroni-Arnesano o Polo di Brindisi, sempre che non sia stata corrisposta l’indennità di trasferta per ogni giorno di effettivo servizio.

La predetta “indennità per sedi distaccate” sarà pari ad € 3,50 per il personale, residente in un Comune diverso, che presti servizio presso il Polo di Brindisi.

Considerato che la presente indennità viene corrisposta “per ogni giorno di effettivo servizio”, nel calcolo dei giorni per i quali si chiede il riconoscimento dell’indennità medesima non bisogna considerare i rientri pomeridiani effettuati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) – INDENNITA’ PER I PREPOSTI ALLA SICUREZZA

 

 

Ai dipendenti nominati componenti delle squadre di pronto soccorso e delle squadre antincendio è corrisposta, per l’anno 2007, un’indennità annua lorda di € 250,00.

Nel caso in cui un dipendente sia stato nominato componente di più squadre, allo stesso compete l’indennità lorda di € 375,00.

 

 

 

 

 

 

D) – INDENNITA’ PER GLI ADDETTI AL VERDE DI ATENEO E ORTO BOTANICO

 

 

 

Ai dipendenti in servizio presso il Verde di Ateneo e presso l’Orto Botanico che sono chiamati ad eseguire la prestazione lavorativa prevalentemente all’aperto, in condizioni quindi spesso disagevoli, è riconosciuta una indennità annua lorda di € 350,00. Detta indennità, essendo direttamente correlata alla prestazione lavorativa resa da ciascun dipendente, è attribuita per dodici mensilità in rapporto alla presenza in servizio. I giorni di assenza diversi da quelli fruiti a titolo di ferie o riposo compensativo, se superiori a 15 giorni, sono assimilati al mese intero e comporteranno la decurtazione di un dodicesimo di indennità.

 

 

 

 

 

 

ART. 4 - INDENNITA’ PER REPERIBILITA’

 

 

 

L’indennità è riconosciuta per la reperibilità assicurata durante le ore o le giornate eccedenti l’orario ordinario di lavoro soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio.

La reperibilità è incentivata con la somma riportata a fianco di ciascuna delle strutture sotto indicate, in rapporto al tempo di coinvolgimento di ciascuna unità di personale, fino ad un massimo di 72 giorni pro-capite all’anno e per un importo individuale non superiore a
€ 375,00 all’anno.

L’istituto della reperibilità è finalizzato a fronteggiare le situazioni di emergenza di seguito elencate:

- allarme antincendio diramato sia dalle centraline di rilevazione fumo che a vista;

- guasti ad impianti tecnologici che operano in regime di continuità con pericolo di danno alle strutture o di interruzione di servizi essenziali;

- danni da effetti di eventi meteorologici avversi;

- blocco di ascensori con persone all’interno;

- reperibilità di personale a disposizione per le esigenze connesse ai compiti istituzionali del Rettore e del Direttore Amministrativo.

 

 

 

 

Le strutture interessate al presente istituto sono:

· Ufficio Servizi Informatici € 1.500,00 (€ 375,00*4)

· Ufficio Reti € 750,00,00 (€ 375,00*2)

· Uffici Manutenzione € 2.250,00 (€ 750,00*3)

· Ufficio Servizi Generali € 750,00 (€ 375,00*2)

· Coordinamento Reti Informatiche di Ateneo € 750,00 (€ 375,00*2)

 

 

 

· Coordinamento SIBA € 750,00 (€ 375,00*2)

 

· Servizi informatici dei seguenti centri di spesa:

ü Dipartimento di Fisica € 375,00

ü Dip. di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Amb. € 375,00

ü Dipartimento di Beni Culturali € 375,00

ü Dipartimento di Scienza dei Materiali € 375,00

ü Dip. di Ingegneria dell’Innovazione € 375,00

ü Centro Linguistico di Ateneo € 375,00

 

 

L’indennità di reperibilità è attribuita dal Direttore Amministrativo, sentiti i responsabili della gestione del personale delle strutture interessate, al personale preventivamente individuato con atto formale o che abbia garantito di fatto la propria reperibilità.

La somma lorda stanziata per il finanziamento del presente istituto è pari ad € 9.000,00.

 

 

 

 

 

 

ART. 5 - INCENTIVI PER L’ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE

 

 

 

 

Le parti prendono atto che, ai sensi dell’art. 92 del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la somma lorda di € 72.076,00 è stata corrisposta, nel corso del 2007, al personale dell’Area Servizi Tecnici che ha partecipato all’attività di progettazione, sulla base dei criteri definiti nel Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 362 del 2/03/2004.

Nel corso dell’anno 2008, la somma corrisposta per i predetti incentivi è stata pari ad € 19.490,04.

 

 

 

 

 

ART. 6 – RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA PRODUTTIVITA’ E LA RESPONSABILITA’

 

 

 

La somma rimanente, dopo aver detratto dallo stanziamento iniziale le voci di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 del presente contratto, verrà ripartita tra le seguenti macro-aree:

a. l’Amministrazione centrale

 

b. le Presidenze di Facoltà e tutte le seguenti strutture che non sono centri di spesa (CRIA– SIBA – SUB – Biblioteca Interfacoltà – Servizio Prevenzione e Protezione – Scuola di Specializzazione in Archeologia – S.I.S.S. – Verde di Ateneo)

 

c. i singoli Centri di spesa (Dipartimenti – Centro Linguistico di Ateneo – Centro Cultura Innovativa d’Impresa – ISUFI)

 

tenendo conto dei punteggi ricavati sommando i coefficienti indicati dal MIUR, di cui alla Direttiva Ministeriale del 15/06/1995, per ogni unità di personale in servizio presso la singola struttura. In particolare per ogni unità di categoria B si farà riferimento al coefficiente MIUR relativo all’ex V livello; per ogni unità di categoria C si farà riferimento al coefficiente MIUR relativo all’ex VII livello; mentre per ogni unità di categoria D si utilizzerà il valore corrispondente all’ex VIII livello.

Nella ripartizione del budget saranno, altresì, considerati gli specifici criteri individuati nell’elenco allegato (ALLEGATO 1).

In ogni caso, la ripartizione del budget alle macro-aree è sottoposta alla valutazione della contrattazione integrativa.

 

 

 

 

 

ART. 7 - INDENNITA’ DI RESPONSABILITA’ PER IL PERSONALE DELLE CATEGORIE B – C - D

 

 

 

Della somma assegnata a ciascuna macro-area una quota variabile fino ad un massimo del 25% del budget complessivo sarà destinata ad incentivare le posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità.

Ai fini del riconoscimento della “Indennità di responsabilità per il personale delle categorie B – C – D”, l’Amministrazione individua, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 91, comma 1, del

CCNL 16/10/2008, in base alle proprie finalità istituzionali, le seguenti posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità:

 

 

 

1. Capi Ufficio dell’Amministrazione centrale

2. Segretario di Dipartimento e strutture assimilate (C.L.A., Centro Cultura Innovativa d’Impresa, ISUFI)

3. Responsabile Segreteria di Presidenza di Facoltà

4. Responsabile Segreteria del Direttore Amministrativo e di Dipartimento/Area

5. Responsabile di biblioteca

6. Responsabile tecnico: di laboratorio, di struttura similare e di servizio

7. Responsabile di Settore delle Segreterie Studenti.

Alle suddette posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 91 del CCNL sarà correlata dall’Amministrazione un’indennità accessoria di importo variabile, non inferiore a euro 1.000,00 e non superiore ad euro 3.500,00, tenendo conto:

1. della consistenza delle risorse umane nella struttura;

2. della consistenza patrimoniale;

3. del volume finanziario gestito;

4. del grado di complessità degli strumenti gestiti e delle procedure gestite;

5. del livello di articolazione della struttura;

6. del livello di responsabilità (amministrative – civili – penali);

7. della complessità e articolazione dei rapporti con l’utenza interna/esterna;

8. del possesso di abilitazioni professionali specifiche attinenti alle mansioni svolte;

tenendo conto, comunque, del livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità richiesta.

Tale indennità è determinata sulla base della proposta formulata dall’Amministrazione, sulla quale viene data informazione preventiva alle RSU e OO.SS.

Un terzo dell’indennità attribuita sarà corrisposto a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal dipendente, sulla base della “scheda di valutazione dei risultati” (ALLEGATO 2).

 

Nel caso in cui ad un dipendente sia stato conferito, in corso d’anno, l’incarico connesso alla posizione organizzativa e funzione specialistica e di responsabilità occupata, la relativa indennità sarà corrisposta per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di svolgimento dell’incarico medesimo.

Detta indennità, nella misura dei 2/3 sarà corrisposta al dipendente, anche in caso di assenza.

Nel caso in cui il titolare dell’incarico sia stato assente e sia stato sostituito nell’incarico, percepirà l’indennità di cui trattasi, nella misura dei 2/3. Per il rimanente 1/3, la stessa spetterà all’eventuale sostituto incaricato con provvedimento formale in rapporto al periodo di sostituzione.

Nel caso di mancata sostituzione, l’indennità, nella misura di 1/3, verrà comunque rapportata al periodo di presenza. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono assimilate al mese intero.

Il conferimento di incarichi di cui al presente articolo non comporta per il dipendente, che ne è titolare, né progressioni interne di carriera automatiche né differenze retributive tabellari.

 

 

ART. 8 - INDENNITA’ PER LA PRODUTTIVITA’ E IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

 

 

 

Effettuata l’operazione di attribuzione delle quote per l’incentivazione delle posizioni organizzative e delle funzioni specialistiche e di responsabilità, ai singoli dipendenti verranno riconosciuti i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, ai sensi dell’art. 89 del CCNL 2006/2009. Detti compensi mirano ad incentivare gli effettivi incrementi di produttività e di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi. Il contributo di ciascun dipendente sarà valutato sulla base degli obiettivi assegnati, per gli anni 2007 e 2008, dagli Organi accademici.

 

La somma assegnata ad ogni singola macro-area, al netto della quota destinata al finanziamento dell’indennità di responsabilità, sarà distribuita dal Direttore Amministrativo tra il personale, sulla base delle valutazioni acquisite da:

 

 

 

 

a) i Responsabili della gestione del personale per le macro-aree “centri di spesa”, sentiti obbligatoriamente i responsabili delle singole unità organizzative (Uffici, biblioteche, laboratori);

 

b) i Responsabili degli Uffici di Presidenza di Facoltà e gli altri Responsabili di struttura, per la macro-area “Facoltà e tutte le altre strutture che non sono centri di spesa (CRIA – SIBA – SUB – Biblioteca Interfacoltà – Servizio Prevenzione e Protezione – Scuola di Specializzazione in Archeologia – S.I.S.S. – Verde di Ateneo);

c) i Dirigenti delle Ripartizioni/Coordinatori generali di Area, che avranno acquisito il parere dei Capi-Area, come coadiuvati obbligatoriamente dai Capi-Ufficio, per la macro-area “Amministrazione Centrale”;

d) il Capo-Ufficio per le altre strutture non ricomprese nei precedenti punti a), b) e c).

Il Responsabile della gestione del personale non può esprimere la predetta valutazione in caso di conflitto di interessi.

 

Il Responsabile della gestione del personale avrà cura di comunicare la proposta di valutazione, entro 15 giorni dalla data in cui gli è stato comunicato il budget. La proposta formulata dai Responsabili della gestione del personale dovrà essere preventivamente comunicata ai singoli dipendenti in servizio presso la struttura, che la sottoscriveranno “per ricevuta informazione”. Per gli eventuali ricorsi sarà seguita la procedura di cui al successivo art. 9.

 

Il mancato o ritardato invio delle schede di valutazione sarà oggetto di opportuna considerazione a carico del Dirigente/Responsabile, in sede di valutazione, da parte del Direttore Amministrativo o del Rettore, per quanto di competenza.

 

Nel caso in cui, nel corso degli anni 2007 e 2008, il responsabile della gestione del personale sia cambiato, le valutazioni dovranno essere formulate e sottoscritte dai Responsabili che si sono avvicendati nella struttura, per i periodi di riferimento, ove possibile. In caso di impossibilità, la suddetta valutazione sarà effettuata dall’attuale responsabile sulla base della documentazione agli atti.

 

Qualora il dipendente, a seguito di mobilità interna, presti attualmente servizio presso una struttura diversa da quella a cui era assegnato nel corso degli anni 2007 e 2008, le valutazioni saranno effettuate dal responsabile della gestione del personale che ha gestito il dipendente nel corso dei predetti anni, che le rimetterà al responsabile attuale, per la successiva trasmissione al Direttore Amministrativo, ove possibile. In caso di impossibilità, la suddetta valutazione sarà effettuata dall’attuale responsabile sulla base della documentazione agli atti.

 

Nelle situazioni in cui sia stato modificato l’assetto organizzativo delle strutture interessate, il Direttore Amministrativo individua il responsabile di riferimento per l’acquisizione dei necessari elementi di valutazione.

Le valutazioni acquisite dal Direttore Amministrativo devono essere corredate di una analitica relazione scritta contenente le motivazioni della valutazione di ciascun lavoratore in relazione ai criteri di riferimento, e dovranno indicare il punteggio attribuito al singolo dipendente espresso in centesimi, con riferimento ai singoli criteri, come di seguito specificato:

 

 

 

 

 

 

a) qualità della prestazione individuale…………………….…….fino a punti 50/100;

 

b) contributo al corretto funzionamento della struttura, sulla base di elementi oggettivi quali: assolvimento di funzioni specialistiche, attività organizzative, assunzione di responsabilità, rapporti con l’utenza, impegno lavorativo orario assicurato …..……………………………………………….…fino a punti 50/100;

 

I compensi disciplinati dal presente articolo, in quanto diretti ad incentivare gli effettivi incrementi di produttività e di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati dalla struttura di appartenenza e, quindi, in quanto legati all’effettivo svolgimento della prestazione sono regolamentati in base alle norme previste dal CCNL vigente nell’anno di riferimento.

 

Per i dipendenti titolari di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale o verticale la valutazione del contributo del singolo, effettuata dal responsabile della struttura, sarà rapportata dall’Ufficio Personale tecnico-amministrativo alla percentuale del rapporto di lavoro.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto o per eventuali controversie nella sua interpretazione ed applicazione saranno preventivamente consultate le delegazioni della contrattazione integrativa.

 

 

 

 

 

 

ART. 9 - ECONOMIE DI SPESA

 

 

 

Le parti convengono che, qualora dovessero verificarsi economie di spesa nell’utilizzo delle risorse ascritte agli istituti di cui all’art. 2 del presente contratto integrativo, le stesse andranno ad incrementare le risorse dell’art. 5.

In applicazione del disposto dell’art. 88, comma 5, del CCNL sottoscritto il 16/10/2008, le eventuali ulteriori economie che dovessero verificarsi nell’utilizzo delle risorse ascritte agli istituti di cui agli artt. 3, 4, 7 e 8 sono portate in aumento delle risorse dell’anno successivo.

 

 

 

 

 

 

ART. 10 - RICORSI

 

 

 

Ciascun dipendente, nei 15 giorni successivi alla sottoscrizione, “per ricevuta informazione”, delle schede relative agli istituti di cui agli artt. 2, 3 e 8 del presente Contratto, può formulare, nei confronti della proposta di ripartizione del fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi, proprie osservazioni al Direttore Amministrativo.

 

Il Direttore Amministrativo deciderà in merito dopo aver acquisito il parere dell’Organo di cui all’art. 81, comma 3, del CCNL 16/10/2008. L’esito del ricorso dovrà essere notificato al proponente entro 20 giorni dalla data di ricezione del ricorso.

 

 

 

 

 

ART. 11 – BUDGET DI RISERVA

 

 

Le parti concordano di accantonare la somma di € 5.000,00 per ristorare l’eventuale accoglimento di ricorsi proposti da singoli dipendenti.

In caso di ricorsi e nelle more della decisione degli stessi, i compensi spettanti ai dipendenti della struttura del ricorrente, così come determinati nel prospetto di ripartizione, rimarranno invariati e potranno, quindi, essere liquidati.

Eventuali economie nell’utilizzo del presente budget saranno riportate nel “Fondo” dell’anno 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2220_Accordo_Ccd2007_1.pdf

Data pubblicazione: 31/05/2010