Procedura di brevettazione
Il Regolamento sulle invenzioni conseguite nell’ambito dell’Università prevede due procedure di brevettazione:
- Procedura ordinaria: l'inventore deve presentare, in busta chiusa, la richiesta di brevettazione, indirizzata al Magnifico Rettore, e redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modulo (vedi sezione "DOCUMENTI"). Sulla busta deve essere indicata la dicitura "Riservata - Contiene domanda di brevetto". La richiesta viene esaminata dalla Commissione per la valorizzazione della ricerca, che esprime nel merito il suo parere motivato sull'opportunità di procedere al deposito del brevetto entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.
Ulteriori disposizioni su tale procedura ordinaria sono stabilite agli art. 3, 4 e 5 del Regolamento. - Procedura semplificata: l'inventore può procedere autonomamente all'avvio della procedura di ottenimento del brevetto, assumendosi direttamente i relativi oneri, ovvero attraverso la struttura di provenienza. L'inventore, in ogni caso, dopo il deposito della richiesta di brevetto, deve immediatamente informare l’Università (con comunicazione da inoltrare al Magnifico Rettore). La Commissione per la valorizzazione della ricerca, qualora ritenga il brevetto valido e di potenziale sfruttamento economico, comunica la propria decisione all’inventore ed alla sua struttura di provenienza. L'Università, di conseguenza, assume tutti gli oneri per la valorizzazione ed il sostegno finanziario dell'invenzione (art. 6 del Regolamento).