Risposta:
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento interno di Ateneo e di quanto stabilito nell’art. 11 del D.R. n. 603/2020 di indizione delle elezioni studentesche, le 50 firme di sostegno necessarie per la presentazione delle liste delle candidature nei seguenti Organi: Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione di Ateneo, Consiglio di Amministrazione dell’ADISU, Comitato Unico di Garanzia devono intendersi comprensive delle 20 firme di sostegno richieste per le candidature nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli Didattici e nel Consiglio degli Studenti.
Pertanto:
Risposta: Per la candidatura del dottorando in Senato Accademico devono essere raccolte 20 firme, che sono sufficienti qualora la Lista volesse presentare candidati anche nei Consigli di Dipartimento.
Risposta: L’elettorato attivo spetta solo agli studenti regolarmente iscritti all’a.a. 2019/2020; pertanto coloro che si laureeranno entro il 20 (data di avvio delle elezioni), non verranno inseriti nell’elenco dell’elettorato attivo
Risposta: L’elettorato attivo e passivo verrà aggiornato dopo le sedute di laurea che si svolgeranno fino al 19 ottobre 2020.
Risposta: Gli studenti che si laureeranno in data antecedente lo svolgimento delle elezioni perdono l’elettorato attivo e passivo; coloro che si laureeranno dal 20 ottobre conservano il diritto all’elettorato attivo e passivo.
Risposta: Tenuto conto di quanto chiarito con riferimento all’elettorato attivo (che spetta solo agli studenti regolarmente iscritti all’a.a. 2019/2020), l’elettorato passivo non è riconosciuto allo studente iscritto al secondo anno fuori corso nell’a.a. 2019/2020.
Risposta: Non potranno essere presentate candidature per il Consiglio Didattico in Diritto e Management dello Sport e per il Consiglio degli Studenti del Consiglio Didattico in Diritto e Management dello Sport, in quanto il Corso di Studi in Diritto e Management dello Sport non ha studenti iscritti all’a.a. 2019/2020.
Risposta: Ai sensi dell’art. 8, comma 9, del Regolamento elettorale vigente sono esclusi i candidati che “risultino compresi in più liste di candidati indipendentemente dall’organo cui sono candidati”. In altri termini, ciascun candidato potrà candidarsi solo con una lista.
Data Ultimo Aggiornamento: 11/09/2020
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