Contrattazione integrativa

angle-left Accordo collettivo integrativo per la ripartizione del monte-ore per lavoro straordinario - anno 2010

Art. 1 – OBIETTIVI

Le disposizioni contenute nel presente Accordo sono dirette a regolamentare la ripartizione, tra le strutture dell’Ateneo, delle risorse di cui all’art. 86 del CCNL, sottoscritto il 16/10/2008 (risorse per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario) relative all’anno 2010, come quantificate nel successivo art. 8 del presente Accordo.


Art. 2 – ORARIO DI LAVORO

L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. La durata media dell’orario di lavoro, così come calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi, non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

Art. 3 – PRINCIPI
Il lavoro straordinario è solo ed esclusivamente il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro (36 ore settimanali). La prestazione lavorativa, pertanto, potrà considerarsi a titolo di lavoro straordinario, solo se il lavoratore ha completato le 36 ore settimanali.
Le parti ribadiscono che il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro e, pertanto, il ricorso ad esso è ammesso soltanto per far fronte ad esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.
Le ore di lavoro straordinario, preventivamente autorizzate dal responsabile della gestione del personale presso le varie strutture, nel limite del monte ore assegnato alla struttura medesima, sono computate a parte e compensate con le maggiorazioni retributive previste dal CCNL del comparto Università.
L’autorizzazione implica la verifica in concreto, da parte del responsabile della gestione del personale presso la struttura, della sussistenza delle ragioni che rendano necessario il ricorso a tale tipologia di lavoro, le quali dovranno trovare fondamento in esigenze realmente indifferibili ed urgenti cui non possa farsi fronte, almeno nell’immediatezza, con una nuova o diversa organizzazione del servizio. La detta autorizzazione, in conformità ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, costituirà assunzione di responsabilità, gestionale e contabile, sia nel caso di erogazione del relativo compenso che di riconoscimento di un credito orario da usufruire attraverso riposi compensativi, fruibili a giorni o a ore.

 

Art. 4 – LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE ATTIVITA’ – INCOMPATIBILITA’
Le ore eccedenti l’orario individuale di lavoro, effettuate per lo svolgimento di attività per le quali è comunque previsto un compenso, non potranno essere imputate a lavoro straordinario.

Art. 5 – MONTE ORE PER LAVORO STRAORDINARIO – ANNO 2010
Il monte ore complessivamente a disposizione per le prestazioni di lavoro straordinario, che dovessero rendersi necessarie nel corso del corrente anno per fronteggiare esigenze eccezionali delle singole strutture dell’Ateneo, è determinato nel limite massimo di n. 9.892 ore.
Le parti concordano di ripartire il predetto monte ore complessivo (decurtato del monte ore riservato ai “servizi generali e necessità straordinarie”) nel modo seguente:

  1. attribuire una quota pari al 50% alle strutture dell’Ateneo, assegnando ad ogni struttura un monte ore scaturente da una media pro-capite ottenuta dividendo il numero corrispondente al 50% del monte ore complessivo per il numero dei dipendenti, in servizio a tempoindeterminato, al 31/12/2009 escluso il personale della Cat. EP; tale cifra viene quindi moltiplicata per il numero di unità di personale in servizio a tempo indeterminato al 31/12/2009 presso le singole strutture, escluso il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale ed il personale della Cat. EP, determinandosi in tal modo il monte ore spettante ad ognuna di esse (c.d. quota fissa);
  2. la restante quota del 50% (quota variabile) del monte ore complessivo concorre a formare il “budget di riserva”, a disposizione del Direttore Amministrativo, destinato a finanziare lo straordinario che, per motivate esigenze, così come rappresentate dai singoli Responsabili della gestione del personale presso le varie strutture, ecceda la “quota fissa” di cui al precedente punto a.;
  3. è accantonato un monte ore riservato ai “servizi generali e necessità straordinarie”, pari a n. 1747 ore, per fronteggiare situazioni eccezionali (esami di Stato, seggi elettorali, custodi, autisti, convegni, ecc.), la cui gestione è posta in capo al Direttore Amministrativo.

Il ricorso alla quota variabile di cui al budget di riserva è subordinato all’effettivo esaurimento del budget fisso assegnatoed è ammesso solo ed esclusivamente in presenza di esigenze eccezionali (es. esigenze relative a particolari punte di attività da svolgere, attività di carattere straordinario, esigenze connesse alla concreta attivazione di ristrutturazioni organizzative) relative a situazioni contingenti di particolare urgenza, previa autorizzazione del Direttore Amministrativo che provvederà a verificare la sussistenza di motivate esigenze, dandone successiva informazione in sede di contrattazione integrativa.
L’adeguata motivazione della richiesta di finanziamento mediante budget di riserva è, pertanto, condizione imprescindibile perché la struttura interessata sia ammessa ad attingervi. Non costituisce valido motivo ai fini dell’accesso al suddetto “budget di riserva” il generico riferimento alla carenza di organico

Art. 6 – LIMITI
A ciascun dipendente nell’anno2010 potranno essere retribuite fino ad un massimo di 180 ore di straordinario, nel limite del budget assegnato a ciascuna struttura. Per esigenze di particolare eccezionalità, come debitamente documentate, potranno essere retribuite fino ad un massimo di 250 ore di straordinario, nel limite del budget assegnato a ciascuna struttura, previa valutazione e conseguente autorizzazione del Direttore Amministrativo.
Nelle more che sia definito dalle parti l’accordo che disciplina l’orario di lavoro degli autisti, questi possono essere autorizzati ad effettuare lavoro straordinario fino ad un massimo di 500 ore all’anno, nel limite del budget assegnato alla struttura di appartenenza.
Su richiesta del dipendente, le ore di lavoro straordinario, preventivamente autorizzate e prestate dal lavoratore, possono essere accantonate nel monte ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le esigenze organizzative della struttura. Le disponibilità del conto ore individuale, a richiesta del dipendente, possono essere utilizzate anche per permessi orari.

 

ART. 7 – RIDETERMINAZIONE LIMITI AI COMPENSI DEL PERSONALE ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI AUTOVEICOLI
Per gli anni 2006, 2008 e 2009, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni dei contratti integrativi relativi agli anni di riferimento, correlata a comprovate e indifferibili esigenze di servizio, in favore degli autisti potranno essere retribuite ore di lavoro straordinario oltre il limite previsto e fino al completo riconoscimento delle prestazioni effettivamente svolte, compatibilmente alle risorse disponibili sul budget di riserva dell’anno 2009.
Per i medesimi anni 2006, 2008 e 2009, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni contenute nelle “Norme finali e transitorie” del “Contratto collettivo integrativo per la utilizzazione del fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale (artt. 67 e 68 CCNL 09/08/2000) – Anno 2006”, in favore dei medesimi autisti potranno essere corrisposti compensi incentivanti oltre il tetto massimo pari al 50% del trattamento economico fondamentale.

 

Art. 8 – MODALITA’ DI EROGAZIONE
Successivamente alla stipulazione definitiva del presente Accordo da parte della delegazione di parte pubblica, previa autorizzazione ed approvazione della spesa sulle disponibilità del bilancio universitario per l’esercizio finanziario 2010 da parte del Consiglio di Amministrazione, l’ufficio del Personale Tecnico ed Amministrativo comunicherà alle singole strutture il monte ore a disposizione per l’anno 2010.
I Responsabili della gestione del personale presso le varie strutture provvederanno ad autorizzare mensilmente le richieste di pagamento di lavoro straordinario, dopo aver verificato che non sia stata superata la disponibilità del monte ore annuale assegnato alla struttura.
L’ufficio del Personale Tecnico ed Amministrativo, dopo aver accertato la corrispondenza tra il lavoro straordinario svolto ed il monte ore che compete alla struttura nonché il rispetto del limite massimo individuale di cui al precedente art. 6 del presente Accordo, disporrà la liquidazione a favore dei singoli lavoratori.
I Responsabili della gestione del personale presso le varie strutture, esaurito il monte-ore a disposizione, provvederanno a comunicare ai dipendenti della struttura che l’eventuale lavoro straordinario prestato dovrà essere goduto a titolo di riposo compensativo, fruibile a giornate o ad ore, salvo eventuale retribuzione conseguente all’accoglimento della richiesta di finanziamento mediante budget di riserva.
E’ fatto obbligo ai responsabili della gestione del personale presso le varie strutture di provvedere alla completa estinzione del conto-ore individuale di cui all’art. 27 del CCNL 2006/2009 entro la fine di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Per poter attingere al “budget di riserva” di cui al precedente art. 5, comma 2, lett. b), i responsabili della gestione del personale presso le varie strutture provvederanno ad informare il Direttore Amministrativo sul lavoro straordinario, ulteriore rispetto alla quota assegnata, che si sia reso necessario, avendo cura altresì di dare adeguata motivazione delle esigenze indifferibili ed imprevedibili che ne abbiano determinato il ricorso in misura eccedente rispetto al monte ore assegnato a ciascuna struttura.
Al fine di evitare che il lavoro straordinario venga utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro, la richiesta dovrà essere successiva all’espletamento delle relative prestazioni.
Con cadenza semestrale l’Amministrazione provvederà ad informare le RSU e le RSA sullo stato di utilizzo del budget assegnato a ciascuna struttura.

 

Art. 9 – DISPONIBILITA’ FINANZIARIE
Il budget di Ateneo destinato alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, per l’anno 2010, è pari ad € 155.998,98, al netto degli oneri a carico dell’ente.
Il predetto budget è determinato nel rispetto del limite stabilito dall’art. 67, comma 5, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, essendo inferiore del 10% rispetto all’ammontare di risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario nell’anno 2004 (€ 173.332,20)
Lo stesso è determinato nel rispetto del limite stabilito dall’art. 86, comma 1, del CCNL 16/10/2008 nella parte in cui si prevede che le amministrazioni possono utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell’anno 1999, alle finalità di cui all’art. 42, comma 2, lett. a) del CCNL 21.5.96, detratte le somme destinate al medesimo titolo al personale delle ex qualifiche IX, I rs, e II rs che dovranno finanziare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente alla categoria EP.
Eventuali risparmi, accertati a consuntivo, confluiscono nelle risorse ascritte al fondo di cui all’art. 87 CCNL 16/10/2008.
In conformità a quanto disposto dall’art. 67, comma 6, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, come determinate in un importo pari ad € 17.333,22, al netto degli oneri a carico dell’ente, saranno versate dall’Amministrazione Universitaria, entro il mese di ottobre 2010, all’entrata del bilancio dello stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.


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Data pubblicazione: 11/05/2010