L'art.23 del decreto legislativo n. 33/2013 prevede che le amministrazioni pubblichino e aggiornino ogni sei mesi, gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli Organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo, di cui al decreto legislativo ((18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis);
- accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche (ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241).